Recepimento in Italia della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Il recepimento della CSRD rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità delle imprese italiane in materia di sostenibilità.
Nell’ambito del Green Deal e della Sustainable Finance Initiative, la Commissione Europea ha da tempo deciso di procedere a un ripensamento complessivo del ruolo e dei contenuti della rendicontazione di sostenibilità delle imprese, precedentemente disciplinata dalla Non Financial Reporting Directive (NFRD).
L’idea di fondo è quella di portare progressivamente la rendicontazione di sostenibilità allo stesso livello di qualità e rilevanza del tradizionale reporting economico-finanziario.
La nuova direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive “CSRD”), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e prevedeva 18 mesi per la sua adozione negli ordinamenti giuridici nazionali (quindi entro il 6 luglio 2024).
Lo scorso 6 settembre l’Italia ha adottato il Decreto Legislativo n. 125/2024(di seguito il “Decreto”) in attuazione della CSRD. Il Decreto segna un importante passo avanti nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità delle imprese italiane, allineando la normativa nazionale alle più recenti disposizioni europee in materia.
Il Decreto abroga il precedente decreto di recepimento della NFRD che regolava la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF).
Panoramica del Decreto Legislativo 125/2024
Il Decreto mira a modificare e integrare diverse normative esistenti, tra cui il regolamento 537/2014/UE e le direttive 2004/109/CE, 2006/43/CE e 2013/34/UE (Accounting Directive), al fine di migliorare e armonizzare la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Esso va inoltre ad abrogare il precedente D. Lgs. 254/2016 che regolava la Dichiarazione Non Finanziaria e che recepiva la precedente direttiva UE 2014/95 (Non Financial Reporting Directive “NFRD”).
I soggetti che rientrano nel perimetro applicativo del Decreto (si veda più avanti) sono chiamati a redigere annualmente, su base individuale o consolidata, una relazione di sostenibilità in accordo con i nuovi standard europei di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Il Decreto adotta definizioni e concetti chiave come:
- questioni di sostenibilità: che comprendono fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance;
- rendicontazione di sostenibilità: definita come la rendicontazione di informazioni relative alle questioni di sostenibilità;
- standard di rendicontazione: riferiti ai nuovi standard di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards (ESRS), progettati dall’EFRAG ed emanati dalla Commissione europea.
Inoltre, il Decreto recepisce l’approccio europeo nell’estendere gli obblighi di rendicontazione anche alle società madri extra-europee con attività significative in Italia dimostrando l’intenzione di creare un quadro normativo coerente a livello internazionale.
Per definire le tipologie di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione il Decreto identifica nuove parametri dimensionali.
Definizioni e parametri dimensionali
Al fine di identificare i soggetti che ricadono nel perimetro di applicazione, il Decreto introduce nuove definizioni e categorie di imprese, come indicato dalla seguente infografica:
I ricavi netti delle vendite richiamati nei limiti dimensionali sono definiti come segue:
- gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto sconti concessi sulle vendite, imposta sul valore aggiunto e altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- in deroga alla lett. a), per le imprese di assicurazione di cui all’art. 88, comma 1, del lgs 209/2005, i premi lordi contabilizzati di cui all’art. 45 del D. Lgs 173/1997;
- per gli enti creditizi di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi definiti conformemente all’art. 43, paragrafo 2, lett. c), della direttiva 86/635/CEE;
- per le imprese di Paesi terzi di cui all’art. 5 del Decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, sulla cui base è redatto il bilancio dell’impresa.
Il Decreto identifica anche le specifiche forme giuridiche delle società destinatarie delle norme.
I soggetti che rientrano nell’applicazione del Decreto sono le società costituite nelle seguenti forme:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice, qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I della direttiva UE 2013/34 (Accounting Directive) o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nell’allegato I.
Sono esclusi dall’applicazione:
- la Banca d’Italia;
- Fondi di Investimento Alternativi (FIA);
- Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM);
- le micro-imprese, come definite nel paragrafo precedente, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.
Infine, in deroga al requisito della forma giuridica societaria, tra i destinatari delle disposizioni in esame rientrano indipendentemente dalla forma giuridica con cui essi sono costituiti:
- le imprese di assicurazione;
- gli enti creditizi.
Le nuove regole di rendicontazione comportano importanti sfide di adeguamento ma anche opportunità di crescita per le imprese italiane.
Implicazioni pratiche e impatti sulle aziende italiane
L’attuazione del Decreto comporta cambiamenti significativi per molte aziende italiane, fra cui:
- ampliamento del perimetro di rendicontazione: un numero maggiore di imprese, incluse le PMI quotate, sarà tenuto a produrre report di sostenibilità;
- adozione di nuovi standard: le imprese dovranno allinearsi ai nuovi standard di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards (ESRS) emanati dalla Commissione europea, ciò richiedendo significativi adeguamenti nei processi di reporting;
- maggiore scrutinio e verifica: l’introduzione di “principi di attestazione” con un aumento del livello di verifica esterna sulla rendicontazione di sostenibilità;
- focus sulle risorse immateriali essenziali: le aziende dovranno prestare particolare attenzione alla rendicontazione di risorse intangibili cruciali per il loro modello di business;
- integrazione nella relazione sulla gestione: la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere integrata nella relazione sulla gestione richiedendo una maggiore coerenza tra informazioni finanziarie e di sostenibilità.
Tempistiche di entrata in vigore
Le tempistiche di entrata in vigore sono progressive a partire dal 2024 (reporting 2025) fino al 2028 (reporting 2029), come mostrato dalla seguente infografica:
Sfide nell’implementazione
L’attuazione del Decreto presenta numerose sfide:
- complessità normativa: il Decreto modifica diverse normative esistenti, richiedendo alle imprese di navigare un quadro normativo complesso;
- adeguamento delle competenze: le aziende devono sviluppare nuove competenze interne integrando le proprie con quelle dei professionisti esterni per far fronte alle complessità dei nuovi requisiti di rendicontazione;
- costi di implementazione: soprattutto per le PMI quotate e le imprese precedentemente non soggette a obblighi di rendicontazione, l’adeguamento potrebbe comportare costi significativi;
- tempistiche di adattamento: le imprese avranno bisogno di tempo per adeguare i propri sistemi e processi ai nuovi requisiti;
- coordinamento internazionale: per i gruppi multinazionali, potrebbe essere necessario un maggiore coordinamento tra le diverse entità per garantire una rendicontazione coerente.
La CSRD ha un impatto che va ben oltre l’obbligatorietà, andando a toccare anche a cascata le imprese in filiera.
Impatto oltre l’obbligatorietà
Bisogna segnalare che l’impatto atteso sulle imprese andrà ben oltre l’obbligatorietà di rendicontazione. Ci si attende infatti un effetto a cascata su tutte le filiere, per cui anche le imprese non obbligate saranno chiamate a rendicontare la sostenibilità (in accordo con standard semplificati) per logiche di appartenenza alle filiere, di gruppo, di acceso a credito o al capitale privato o di carattere reputazionale.
Conclusioni
Il D. Lgs 125/2024 rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità delle imprese italiane in materia di sostenibilità. Recependo la CSRD europea, il Decreto pone l’Italia all’avanguardia nella rendicontazione di sostenibilità, promuovendo una visione più olistica della performance aziendale che va oltre i meri indicatori finanziari.
L’implementazione del Decreto richiede sforzi significativi da parte delle imprese, ma offre anche opportunità per migliorare la governance, la gestione dei rischi e la comunicazione con gli stakeholder. Nel lungo termine, ci si aspetta che questa evoluzione normativa contribuisca a una maggiore integrazione delle considerazioni di sostenibilità nelle strategie aziendali, promuovendo un modello di business più responsabile e resiliente.
Infine, il successo dell’attuazione del Decreto dipenderà dalla capacità del sistema italiano di fornire supporto e guida alle imprese, specialmente alle PMI, nel processo di adattamento. Sarà cruciale monitorare l’implementazione nei prossimi anni per valutare l’effettivo impatto sulla qualità e comparabilità della rendicontazione di sostenibilità in Italia.
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